STATUTO

Società Italiana Karl Jaspers APS”

Art.1 – Denominazione

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs 117/2017 e della norme in materia del Terzo Settore l’Associazione culturale denominata “Società Italiana Karl Jaspers APS” (Italian Karl Jaspers Society) che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) nelle modalità previste dalla Legge.

Art.2 – Forma dell’Associazione e Durata

L’associazione di promozione sociale è disciplinata del presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L’Associazione ha durata illimitata. L’associazione non potrà sciogliersi che per decisione di un’Assemblea Straordinaria con voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Art.3 – Sede Sociale

La sede sociale e legale in via Porta di Massa, 1 Napoli (Dipartimento di Filosofia dell’Università di Napoli “Federico II”) cap 80133. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazioni agli uffici competenti. Le attività sociali sono svolte presso la sede legale e in altre eventuali sedi che l’associazione riterrà opportune per il miglior raggiungimento degli scopi statutari.

Art.4 – Destinatari delle Attività Sociali

L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, come di seguito riportate, a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art.5 – Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

Art.6 – Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art.7 – Attività di Interesse Generale e Finalità

L’Associazione persegue le proprie finalità, in particolare, attraverso la promozione sociale della cultura e della legalità, la prevenzione dei fenomeni di criminalità e di illegalità diffusa, azioni di sostegno alle istituzioni che favoriscano la partecipazione alla vita democratica.

L’Associazione ha lo scopo di favorire incontri, ricerche e discussioni su temi di carattere scientifico sul pensiero di Karl Jaspers.

A tale scopo l’Associazione:

  1. promuove e organizza convegni, seminari e dibattiti disciplinari e interdisciplinari;
  2. può pubblicare un bollettino a diffusione nazionale e internazionale che dà notizia dell’attività di ricerca svolta dai soci;
  3. coopera con altre istituzioni e associazioni o società, nazionali ed internazionali per la realizzazione di obiettivi comuni;
  4. promuove la pubblicazione di studi sul pensiero di Karl Jaspers, nonché progetti che abbiano lo scopo di diffondere il pensiero jaspersiano;
  5. può avvalersi del finanziamento pubblico e privato per il raggiungimento delle finalità sociali.

L’Associazione, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell’articolo 5 del d.lgs. 117/2017: (INDICARE LE LETTERE) G, H, I.

Art.8 – Attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L’ individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.

Art.9 – Raccolta Fondi

L’associazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.10 – Ammissione e numero degli associati in assenza di discriminazioni

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all’associazione le persone fisiche egli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta, su modello predisposto dall’associazione e nelle modalità previste dai regolamenti interni dell’associazione stessa, e comunque la domanda dovrà contenere almeno:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di richiesta respinta, dovrà essere comunicata la motivazione della deliberazione in forma scritta, consentendo all’interessato di presentare ricorso entro 30 giorni dall’avvenuta decisione sulla quale si pronuncerà il Collegio dei Probiviri, salva la possibilità di richiedere anche successivamente il riesame della decisione l’Assemblea.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. ART.12 (Perdita della qualifica di associato); non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.11 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo nei Regolamenti Interni, e comunque non oltre la Riunione dell’Assemblea dei Soci, sia essa ordinaria che straordinaria;
  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

Gli associati, in regola con i propri obblighi di cui al precedente punto 9.1, hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, partecipare con diritto di voto nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, per l’approvazione del bilancio sociale, per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa, nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.
  • esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all’Organo di Controllo, ove presente, oppure presso il Consiglio Direttivo, che entro 60 giorni dalla richiesta è tenuto a mettere a disposizione come di seguito specificato. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire secondo i regolamenti interni.
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali e dove si svolgono le attività dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, in base al Regolamento Interno, al Regolamento di Rimborso e/o al Vademecum del Volontariato istituiti e approvati dal Consiglio Direttivo;
  • prendere visione dei bilanci;

Art.12 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

La morte comporta la fuoriuscita del socio e la perdita dei relativi diritti di partecipazione all’associazione che non sono trasferibili, così come le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili, anche in caso di recesso e/o espulsione. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.

Per quanto riguarda l’esclusione del socio, essa può avvenire in caso di contravvenzione e/o compimento di azioni contrarie agli scopi dell’Associazione, oppure per morosità dovuta al mancato versamento della quota nei tempi e nei modi stabiliti dal presente Statuto e/o dai Regolamenti Interni.

L’associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti Interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato con le modalità stabilite dal presente Statuto e/o dai Regolamenti Interni. Il socio espulso potrà ricorrere entro 30 giorni, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e/o dai Regolamenti Interni, oppure con lettera raccomandata e/o pec, contro la stessa decisione del Consiglio Direttivo, con controdeduzioni e/o motivazioni che verranno discusse dall’Assemblea dei Soci nella sua prima successiva riunione. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Il socio che non versa la quota nelle date e modalità stabilite dal presente Statuto e/o dai Regolamenti Interni viene sollecitato dal Consiglio Direttivo al pagamento della stessa ed iscritto in un elenco e/o lista dei Soci Morosi, oltre a non poter far valere i suoi diritti, di cui al punto 9.2, nell’Associazione. Trascorso un anno senza che il socio moroso abbia provveduto a ravvedersi, il Consiglio Direttivo procede immediatamente a deliberarne l’espulsione, che gli verrà comunicata secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e/o dai Regolamenti Interni. Il socio espulso potrà ricorrere entro 30 giorni, sempre nelle modalità stabilite dal presente Statuto e/o dai Regolamenti Interni, oppure con lettera raccomandata e/o Pec, contro la stessa decisione del Consiglio Direttivo, esprimendo controdeduzioni e/o motivazioni che verranno discusse dall’Assemblea dei Soci, nella sua prima successiva riunione.

Art.13 – Tipologie di Soci.

Nel rispetto dello Statuto ed i Regolamenti Interni dell’associazione, le diverse tipologie di soci sono:

soci fondatori: sono coloro che si fregiano dell’onore e del merito di aver fondato l’associazione, ma hanno gli stessi diritti ed obblighi degli altri soci;

soci ordinari: sono coloro che intendono partecipare attivamente alla vita sociale; appartengono a quest’ultima categoria le persone fisiche, altri E.T.S., le persone giuridiche ed enti collettivi, che, condividendo le finalità dell’associazione, ne facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo, dichiarando la piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e regolamenti interni e degli obblighi da questi derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative; l’ammissione è deliberata a scrutinio palese ed a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione, ma si perfeziona con il pagamento della quota sociale.

Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.

Socio onorario è chi per meriti particolari verso l’Associazione o la località è insignito di tale titolo con delibera motivata dal Consiglio Direttivo.

Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.

Il Consiglio direttivo, nel rispetto del Dlgs 117/2017 e delle leggi e/o prassi future, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti Interni, può proporre all’Assemblea dei Soci, di istituire nuove categorie di soci e/o aderenti ‘’ad hoc’’, per meglio realizzare le attività istituzionali e/o gli scopi dell’associazione; logicamente sempre con gli stessi diritti ed obblighi delle altre tipologie dei soci;

Art.14 – Organi

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • Il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • Collegio dei Probiviri (se nominato);
  • Collegio dei Revisori dei conti.
  • Il comitato scientifico

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e sempre in base al regolamento interno, regolamento di rimborso e/o al vademecum del volontariato istituiti e approvati dal Consiglio Direttivo. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art.15 – Assemblea dei soci

Nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto, gli ETS hanno diritto a massimo 5 voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L’Assemblea ordinaria degli associati si riunisce dietro deliberazione del Consiglio Direttivo per l’approvazione dei bilanci (consuntivo e preventivo), per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti.

L’Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente mediante una comunicazione scritta o tramite email, con affissione nella bacheca sociale oppure attraverso pubblicazione sui nuovi mezzi di comunicazione, anche tramite internet oppure con altre modalità stabilite, nel rispetto dello statuto, dai regolamenti interni, ma che comunque permettano avvenuta conoscenza della stessa da parte dei soci. La convocazione deve indicare le modalità di svolgimento, il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno, e va comunicata almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo o agli altri riferimenti di contatto risultanti dal libro degli associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea è convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, l’eventuale Organo di Controllo, nomina di soci onorari, l’eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulle contestazioni dei soci espulsi;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell’associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L’assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

  • sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Art.16 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  • eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio Sociale, con Relazione di Missione e Relazione Programmatica;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per approvare il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio Sociale, con Relazione di Missione e Relazione Programmatica;
  • deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • nel rispetto del Dlgs 117/2017 e delle leggi e/o prassi future, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti Interni, può proporre all’Assemblea dei Soci di istituire nuove categorie di soci e/o aderenti ‘’ad hoc’’, per meglio realizzare le attività istituzionali e/o gli scopi dell’associazione; logicamente sempre con gli stessi diritti ed obblighi delle altre tipologie dei soci;
  • se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, istituire un sito internet e/o altro strumento di comunicazione, su cui pubblicare annualmente e tenere aggiornati gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, o i contributi ricevuti sempre se ne ricorrono gli obblighi;
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
  • stabilire le quote sociali annue;
  • istituire, modificare ed approvare il Regolamento Interno, il Regolamento di Rimborso e/o il Vademecum del Volontariato in base a quanto previsto dal CTS o, dove non normato dallo stesso, rifacendosi per analogia alle leggi vigenti;
  • individuare le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti pari a 13. Fanno parte del Consiglio Direttivo i soci fondatori, il Segretario, il Presidente della Società Italiana di Filosofia Morale e 6 soci ordinari eletti dall’Assemblea dei soci ordinari, a scrutinio segreto, in carica per la durata di 3 anni, rieleggibili. Il Consiglio direttivo elegge tra i propri membri il Presidente della Società Italiana Karl Jaspers.

Per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, ogni socio può esprimere tre preferenze. In caso di parità si considera l’anzianità.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente e il vice-Presidente.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consigliere che per tre volte consecutive risulti, comunque, assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi, da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad massimo della metà dei consiglieri stabiliti.

Dopo la surroga consentita l’Assemblea, entro trenta giorni, deve eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell’impedimento del Presidente.

Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all’Associazione. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.

Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all’uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

Art.17 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e/o in base a quanto stabilito nei Regolamenti Interni, in ogni caso, almeno 2 volte all’anno, una per stabilire la quota sociale e l’altra entro il 15 marzo di ogni anno, per predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio Sociale, con Relazione di Missione e Relazione Programmatica. È convocato nei tempi e nei modi stabiliti dai suddetti Regolamenti Interni e comunque devono dare il tempo ai Consiglieri di prepararsi, salvo emergenze, mediante: lettera, email, e con le nuove forme di telecomunicazione via internet, la convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la modalità, luogo e data della riunione.

L’adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione, se il segretario è assente, viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) e/o internet, a condizione che:

  • il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente agli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti dell’ordine del giorno.
  • Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
  • Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art.18 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci, presiede il Consiglio Direttivo, deposita la propria firma insieme a quella del Tesoriere e di uno o più delegati tra i membri del Consiglio Direttivo per la gestione dei conti correnti bancari e postali.

Art.19 – Collegio dei Probiviri

Qualora l’Assemblea deliberi di nominare il Collegio dei Probiviri, la stessa provvederà a nominare tre membri effettivi, e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall’Assemblea dei soci.

Ogni Socio votante può esprimere fino a tre preferenze, i primi tre eletti sono Probiviri effettivi, il quarto e quinto eletto sono Revisori supplenti. Il primo eletto assume la carica di Presidente.

Il Collegi ha la funzione di decidere su questioni relative al rapporto associativo, insorte fra i soci o fra il consiglio direttivo e singoli soci o gruppi di soci.

Art.20 – Collegio dei Revisione dei conti

Qualora l’Assemblea deliberi di nominare il Collegio dei Revisori, la stessa provvederà a nominare tre membri effettivi, e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall’Assemblea dei soci, anche non soci, che lo costituiscano.

Ogni Socio votante può esprimere fino a tre preferenze, i primi tre eletti sono Revisori effettivi, il quarto e quinto eletto sono Revisori supplenti. Il primo eletto assume la carica di Presidente

Il Collegio esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall’Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta con cadenza semestrale la consistenza di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora per due esercizi consecutivi vengano superati due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00 (unmilionecentomila);
  2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila);
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 (dodici) unità;

l’Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

Detto obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro è altresì obbligatoria, quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il Presidente dei Revisori, o altro membro da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio.

Art.21 – Presidente onorario e comitato scientifico

Il Presidente onorario può essere nominato dall’Assemblea dei Soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore dell’Associazione.

Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di rapporti con altri Enti.

Il comitato scientifico è composto da quattro membri a sei membri. È eletto ogni tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il comitato scientifico si riunisce su convocazione del Presidente e indica le linee di lavoro della società di concerto con il Consiglio Direttivo e indica al Consiglio Direttivo i membri da nominare soci emeriti.

Art.22 – Controllo e vigilanza

L’Associazione può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e d’ impresa, anche ricorrendo a propri Soci.

Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e amministrative pubbliche.

Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da Soci o da persone che hanno operato per l’Associazione nell’ambito delle attività istituzionali.

Art.23 – Patrimonio ed entrate

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’associazione, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del suddetto patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tutti i beni mobili ed immobili dell’Associazione, compresi quelli acquisiti dal concorso dei Soci, sono di proprietà dell’Associazione. Qualunque atto giuridico che ad essi si riferisca (alienazione totale o parziale, accrescimenti, ipoteche, cessione, affitti, ecc.) deve essere promosso dal Consiglio Direttivo previa approvazione dell’Assemblea.

Si precisa che l’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’associazione, nel rispetto del Dlgs 117/2017, può effettuare anche attività commerciali con apertura di Partita IVA, nel limiti,regimi fiscali e modalità previste dalla stesso CTS (Codice del Terzo Settore), purché i risultati di tali attività siano utilizzati solo e soltanto per la migliore attuazione delle attività generali e gli scopi dell’associazione.

L’elenco dei beni mobili di proprietà della Associazione deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.

Nessuna carica dell’Associazione dà diritto a compensi.

Art.24 – Esercizio sociale e bilancio sociale

L’Esercizio Sociale si apre il 01 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 15 Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Il Consiglio direttivo deve depositare il bilancio approvato dall’Assemblea dei soci presso il Registro unico nazionale del terzo settore, entro i termini previsti dal Dlgs 117/2017 e s.m.i.

Art.25 – Informativa sociale

Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art.26 – Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati e/o soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono;
  • tutti gli altri libri e/o registri che il CTS prevede o prevederà in sede di istituzione del Runts

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, secondo le modalità previste dal presente statuto e/o dai regolamenti interni.

Art.27 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo con Regolamenti interni, Regolamenti di Rimborso e/o Vademecum del Volontariato. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, se non nei limiti di cui al punto successivo.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.28 – Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art.29 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art.30 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art.31 – Disposizioni Transitorie

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione/migrazione dell’Associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Il Segretario Il Presidente